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Statuto art. 64

ultima modifica 23/11/2015 10:29

Statuto

TITOLO IX

NORME COMUNI

 

Art. 64 (Funzioni disciplinari)

  1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai Corsi di studio attivati da Unife viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo, presieduta dal Rettore e di cui fa parte anche il Presidente del Consiglio degli studenti.
  2. La funzione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori viene esercitata conformemente al parere espresso dal Collegio di disciplina e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, dal Consiglio di Amministrazione senza la rappresentanza degli studenti.
  3. Al Collegio di disciplina sono chiamati a partecipare, per i giudizi delle fasce di competenza, tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato tutti in regime di tempo pieno, nominati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente. Esso opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.
  4. Il procedimento davanti al Collegio di disciplina è disciplinato dall’art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 5. La funzione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo viene esercitata in conformità alle vigenti disposizioni normative.