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Organi Universitari

ultima modifica 03/03/2008 23:38

TITOLO II
ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 10
(Il Rettore)

  1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è responsabile del governo accademico, degli obiettivi e dei programmi dell'Università nel rispetto delle leggi e dello Statuto.
  2. Il Rettore:
    1. convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio della Ricerca, il Consiglio di Amministrazione e la Consulta dei Dipartimenti;
    2. emana lo Statuto e i regolamenti previa approvazione del Senato Accademico;
    3. impartisce le direttive politiche e di gestione sulla base delle quali il Direttore Amministrativo predispone il bilancio di previsione;
    4. verifica i risultati della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università, per valutare la rispondenza alle direttive generali impartite;
    5. procede ad una verifica sul rendiconto consuntivo per la successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
    6. esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e dà esecuzione ai provvedimenti disciplinari a carico del personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;
    7. presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;
    8. garantisce l'applicazione dello Statuto e dei relativi regolamenti di attuazione;
    9. cura che gli atti dell'Ateneo siano adeguatamente resi pubblici;
    10. svolge ogni altra attribuzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente Statuto.
  3. Il Rettore è eletto tra i professori di prima fascia dell'Università ed è nominato con Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università, Ricerca.
  4. L'elettorato attivo è composto da:
    1. i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori dell'Università;
    2. i componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo;
    3. i componenti del Consiglio degli studenti;
    4. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo per ogni Dipartimento, cinque per l'Amministrazione centrale, e due in rappresentanza del personale in servizio presso le strutture non dipartimentalizzate;
    5. un rappresentante degli studenti per ogni Consiglio di Facoltà, designato al proprio interno dai membri del Consiglio stesso.
  5. Il Rettore designa, fra i Professori di I fascia, il Prorettore con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 11
(Senato Accademico)

  1. Il Senato Accademico è l'organo di governo dell'Università.
  2. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni ordinarie:
    1. approva il regolamento didattico di Ateneo;
    2. approva i regolamenti di propria competenza;
    3. esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture didattiche, anche sulla base delle relazioni delle Commissioni didattiche di Facoltà di cui all'art. 30;
    4. esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture di ricerca sulla base delle relazioni delle Commissioni scientifiche di cui all'art. 44, secondo comma, sentito il parere espresso dal Consiglio della Ricerca, ai sensi dell'art. 12, primo comma, e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 19;
    5. esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture amministrative, anche sulla base dei lavori del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 19. Tale giudizio viene poi sottoposto al Consiglio di Amministrazione;
    6. esprime un parere sul rendiconto consuntivo;
    7. decide sulle controversie relative alle afferenze a strutture, ai sensi dell'art. 6, secondo comma.
  3. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni di indirizzo mediante parere obbligatorio:
    1. indica al Consiglio di Amministrazione le linee di orientamento per la destinazione della spesa;
    2. indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture dell'Ateneo;
    3. esprime parere sul regolamento generale di amministrazione e contabilità;
    4. esprime parere sui documenti di programmazione finanziaria;
    5. esprime parere sulle contribuzioni a carico degli studenti.
  4. Il Senato Accademico, verificate le disponibilità finanziarie da parte del Consiglio di Amministrazione:
    1. approva i piani di sviluppo sulla base delle proposte delle Facoltà e dei Dipartimenti;
    2. approva l'istituzione di nuove Facoltà;
    3. approva l'istituzione di corsi di studio su proposta delle Facoltà, deliberandone la soppressione quando rilevi sproporzione fra i risultati attesi e i costi di gestione. Per le medesime ragioni può disporre accorpamenti di corsi;
    4. approva l'istituzione e le modifiche dei Dipartimenti;
    5. assegna alle Facoltà i posti di ruolo di professore e di ricercatore.
  5. Il Senato Accademico svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.
  6. Il Senato Accademico è composto da:
    1. il Rettore che lo presiede;
    2. i Presidi di Facoltà;
    3. i rappresentanti del Consiglio della Ricerca, eletti dal medesimo in numero di uno per ciascuna delle aree disciplinari di cui all'allegato A;
    4. il Vice Presidente della Consulta dei Dipartimenti;
    5. due rappresentanti designati dal Consiglio degli studenti;
    6. due rappresentanti designati dal Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo;
    7. il Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e voto consultivo.
  7. Il Prorettore può essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Senato Accademico, senza diritto di voto.
  8. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 12
(Consiglio della Ricerca)

  1. Il Consiglio della Ricerca è organo consultivo dell'Università per la ricerca scientifica. Esso esprime pareri obbligatori sulla ripartizione delle risorse locali per la ricerca, delle borse di dottorato e dei fondi per assegni di ricerca. Esprime altresì pareri obbligatori sulle modifiche di Statuto e sulla programmazione e, in collaborazione con le commissioni di cui all'art. 44, sulla valutazione della ricerca.
  2. Il Consiglio della Ricerca è composto da un professore o da un ricercatore afferente a ciascuna delle subaree individuate nell'allegato A al presente Statuto, eletto dai professori e ricercatori afferenti alle stesse subaree. Le afferenze devono avvenire al momento dell'assunzione in ruolo o del trasferimento all'Università ovvero del passaggio a differente funzione docente o di ricerca. Le afferenze alle aree sono approvate dal Senato Accademico.
  3. Il Consiglio della Ricerca elegge fra i suoi membri, i componenti del Senato Accademico di cui al comma 6 dell'articolo 11.
  4. Il Consiglio della Ricerca è presieduto dal Rettore, ed elegge fra i suoi membri un Vice Presidente. E' convocato dal Rettore di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Un funzionario dell'Università, scelto dal Rettore, svolge la funzione di segretario verbalizzante. Le sedute del Consiglio della Ricerca sono aperte ai membri della Comunità Universitaria.

Art. 13
(Consiglio di Amministrazione)

  1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di gestione e controllo delle attività amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università.
  2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni ordinarie:
    1. approva il conto consuntivo con la relazione sui risultati conseguiti;
    2. approva i piani triennali di edilizia e i relativi aggiornamenti annuali, sentito il parere del Senato Accademico;
    3. approva le convenzioni, i contratti ed ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ai centri di gestione e ai dirigenti;
    4. approva le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio degli Studenti;
    5. conferisce le funzioni di Direttore Amministrativo;
    6. con proprio regolamento, adottato previo parere del Senato Accademico, identifica gli incarichi cui assegnare una indennità di funzione e determina i relativi importi;
    7. definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
    8. designa i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
    9. designa i membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
    10. determina i criteri per la valutazione delle attività amministrative;
    11. individua i Centri di gestione e i Centri di spesa previsti dall'art. 52.
  3. Il Consiglio di Amministrazione, attenendosi alle linee di indirizzo espresse dal Senato Accademico, esercita le seguenti funzioni:
    1. approva il regolamento generale di amministrazione e contabilità;
    2. approva il documento di programmazione finanziaria e il bilancio di previsione;
    3. approva i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
    4. assegna alle strutture le risorse finanziarie.
  4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, in ordine alle determinazioni assunte dal Senato Accademico ai sensi dell'art.1, quarto comma. Delibera altresì sui regolamenti delle strutture per le materie di propria competenza.
  5. Il Consiglio di Amministrazione svolge ogni altra funzione di gestione e controllo della attività amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università e, in particolare, quelle ad esso assegnate dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.
  6. Il Consiglio di Amministrazione è composta da:
    1. il Rettore che lo presiede;
    2. il Vice Presidente del Consiglio della Ricerca;
    3. tre rappresentanti designati dalla Consulta dei Dipartimenti, anche scelti esternamente alla medesima fra i docenti e ricercatori delle tre macroaree che coinvolgono rispettivamente le aree biomedica 2, 3 e 4, tecnologica 1, 5 e 8, e umanistica 6, 7 e 9, di cui all'Allegato A;
    4. il Vice Presidente del Comitato dei sostenitori;
    5. un rappresentante del Governo, designato dal Ministro dell'Istruzione, Università, Ricerca, sulla base di una terna di nomi indicati dal Rettore;
    6. un rappresentante designato dal Consiglio degli studenti;
    7. un rappresentante designato dal Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo. In caso di impedimento del rappresentante designato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione interverrà il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo;
    8. il Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e voto consultivo.
  7. Il Prorettore può essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
  8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 14
(Consulta dei Dipartimenti)

  1. La Consulta dei Dipartimenti è organo consultivo dell'Università per quanto concerne i settori dell'edilizia, della manutenzione, della distribuzione e gestione del Personale Tecnico-Amministrativo e della gestione amministrativa dell'Ateneo. Propone modifiche al regolamento di Amministrazione e contabilità.
  2. La Consulta dei Dipartimenti è presieduta dal Rettore, che la convoca almeno ogni tre mesi anche su iniziativa di almeno un quarto dei suoi componenti, ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti dell'Università, da due rappresentanti dei Centri di ricerca e di servizio, da un rappresentante dei servizi comuni, dal Direttore del Servizio di Igiene, Sicurezza e Tutela Ambientale (SISTA) e da un rappresentante del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Le modalità di elezione dei rappresentanti sono stabilite in apposito regolamento.
  3. La Consulta dei Dipartimenti elegge fra i suoi membri il Vice Presidente e designa i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto indicato dall'art. 13, sesto comma.
  4. Un funzionario dell'Università, scelto dal Rettore, svolge la funzione di Segretario verbalizzante.

Art. 15
(Consiglio degli Studenti)

  1. Il Consiglio degli studenti è organo collegiale di rappresentanza; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
  2. Il Consiglio degli studenti:
    1. adotta il proprio regolamento interno;
    2. esprime parere, per quanto di propria competenza, sul regolamento didattico di Ateneo;
    3. fornisce pareri sulle questioni sottoposte al Senato Accademico; in particolare esprime pareri motivati sui piani di sviluppo dell'Università;
    4. elabora proposte su problemi relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attività espressamente riguardanti gli studenti;
    5. esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti;
    6. propone al Consiglio di Amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite e per la ripartizione dei fondi;
    7. nomina al proprio interno i rappresentanti negli organi collegiali dell'Università ove non altrimenti previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni delle strutture;
    8. svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.
  3. Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti eletti dagli iscritti alle singole Facoltà dell'Ateneo in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250. Gli iscritti ai Dottorati di ricerca e alle Scuole di specializzazione hanno un rappresentante ciascuno.
  4. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze che potrà prevedere, in caso di una ridotta percentuale di votanti, una riduzione del numero degli eletti.
  5. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario.

Art. 16
(Consiglio del personale tecnico-amministrativo)

  1. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo è organo collegiale di rappresentanza con funzioni consultive del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
  2. Spetta in particolare al Consiglio del personale tecnico-amministrativo:
    1. esprimere pareri sui piani triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
    2. esprimere pareri obbligatori sulla dotazione organica dell'Università del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
    3. esprimere parere obbligatorio e formulare proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
    4. esprimere parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
    5. formulare proposte di modifica dello statuto ed esprimere parere sui progetti di revisione da approvare;
    6. designare due componenti del Senato Accademico e uno del Consiglio di Amministrazione;
    7. esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
  3. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo è nominato con Decreto del Rettore, è composto di 30 membri, eletti secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Università.

Art. 17
(Comitato dei sostenitori)

  1. Il Comitato dei sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive.
  2. Il Comitato è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività dell'Università, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.
  3. Le modalità di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
  4. Il Comitato è presieduto dal Rettore e al suo interno elegge un Vice presidente.
  5. Il Rettore espone annualmente al Comitato una relazione sull'attività dell'Università e sulla utilizzazione delle risorse.
  6. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

Art. 18
(Comitato per lo Sport universitario)

  1. Il Comitato per lo Sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria e sovrintende gli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico.
  2. Il Comitato per lo sport ha le competenze previste dalla normativa vigente.
  3. Il Comitato per lo sport è composto da:
    1. il Rettore o suo delegato;
    2. il Direttore Amministrativo o suo delegato;
    3. due rappresentanti designati dal Centro Universitario Sportivo e nominati dal Rettore con proprio decreto;
    4. due studenti nominati dal Consiglio degli studenti;
    5. un rappresentante dei docenti designato dal Senato Accademico;
    6. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Consiglio del personale.
  4. Alla copertura delle spese per l'attività sportiva si provvede mediante i fondi stanziati dalla legge vigente e mediante altre specifiche entrate del bilancio.
  5. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite da apposito regolamento.
  6. L'affidamento in convenzione della gestione degli impianti sportivi, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, è prioritariamente offerto al Centro Universitario Sportivo.

Art. 19
(Nucleo di Valutazione di Ateneo)

  1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
  2. Per le finalità di cui al primo comma, il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito nucleo di valutazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Per la valutazione dell'attività assistenziale connessa alla didattica e alla ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia il Nucleo di valutazione di Ateneo è tenuto a consultare l'Organo di valutazione istituito presso la Facoltà stessa.
  3. L'Università assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 20
(Collegio dei revisori dei Conti)

  1. L'Università si dota di un Collegio di Revisori dei Conti, quale organo indipendente di consultazione e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, composto da persone esterne all'Ateneo.
  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti fra Magistrati della Corte dei Conti, Dirigenti e Funzionari del Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze o esperti in materie amministrativo-contabili iscritti all'albo dei Revisori contabili. I Componenti ed il Presidente del Collegio sono designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e sono nominati con Decreto del Rettore. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità.
  3. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.