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Regolamento per elezione

ultima modifica 03/03/2008 23:38

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO CHE ELEGGONO IL RETTORE
(D.R. n. 1230 del 22 gennaio 2004)

Articolo 1
Rappresentanze
  1. Il presente regolamento riguarda tutto il personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Università degli studi di Ferrara.
  2. Il personale di cui al comma 1 elegge i trenta componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo.
  3. Relativamente all'elezione del Rettore vengono eletti i rappresentanti del personale tecnico amministrativo nella misura sottoindicata:
    1. un rappresentante per ogni Dipartimento, eletto dal personale appartente a ciascun Dipartimento, nell'ambito dello stesso;
    2. cinque rappresentanti dell'Amministrazione centrale eletti dal personale che presta servizio presso l'Amministrazione centrale;
    3. due rappresentanti delle strutture non dipartimentalizzate, eletti dal personale appartenente a Facoltà, Biblioteche, Centri e Servizi comuni, nell'ambito delle stesse.
Articolo 2
Indizione votazioni
  1. Le votazioni per l'elezione del Consiglio del personale tecnico-amministrativo e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che eleggono il Rettore sono indette ogni tre anni accademici dal Rettore con decreto reso pubblico a mezzo manifesto almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni.
Articolo 3
Elettorato attivo
  1. L'Ufficio personale competente, dietro apposita richiesta, trasmette al Servizio elettorale i seguenti elenchi del personale tecnico-amministrativo in servizio alla data indicata per le votazioni nel decreto di indizione delle stesse:
    1. complessivo, in ordine alfabetico con l'indicazione della struttura di appartenenza;
    2. dei Dipartimenti, suddiviso per ciascun Dipartimento di appartenenza;
    3. dell'Amministrazione centrale;
    4. complessivo delle strutture non dipartimentalizzate (Facoltà, Biblioteche, Centri e Servizi comuni) in ordine alfabetico.
  2. Il Servizio elettorale compila le liste elettorali del personale tecnico-amministrativo che vengono affisse per la consultazione, presso il Rettorato e le strutture decentrate, dal quinto giorno successivo alla data del decreto di indizione delle votazioni.
  3. Eventuali rettifiche o reclami avverso gli elenchi vanno presentati al Servizio elettorale entro le ore dodici del quinto giorno sucessivo la data di affissione che esamina e decide entro i successivi cinque giorni.
  4. La Commissione elettorale d'Ateneo decide sulle rettifiche ed i reclami che esulano dalla competenza del Servizio elettorale sempre entro i medesimi successivi cinque giorni.
Articolo 4
Candidature
  1. Ciascun dipendente titolare del diritto di voto nelle votazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, può presentare la propria candidatura.
  2. Le candidature vanno indirizzate al Rettore e presentate al Servizio elettorale dell'Università di Ferrara, di cui al successivo art. 8, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni.
  3. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta ed indicare chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, l'ufficio o struttura universitaria di appartenenza. La candidatura può essere accompagnata dall'indicazione di una sigla o motto che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 5 comma 3.
  4. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei funzionari dell'Amministrazione universitaria all'uopo indicati nel decreto di indizione delle votazioni.
Articolo 5
Verifica e pubblicazione delle candidature
  1. Il Servizio elettorale, di cui al successivo art. 8, accerta la regolarità delle candidature.
  2. Entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni le candidature sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesto, in cui vengono elencate in ordine alfabetico.
Articolo 6
Propaganda elettorale
  1. Il Servizio elettorale, tenuto conto delle richieste dei candidati, fissa appositi spazi per manifesti e aule per assemblee.
  2. Ogni forma di propaganda elettorale deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.
Articolo 7
Modalità di voto
  1. Ciascun elettore può esprimere:
    1. per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio del personale tecnico-amministrativo fino a dieci voti, indicando altrettanti nomi e cognomi di candidati prescelti.
    2. per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che eleggono il Rettore, un voto a favore del personale appartenente alle strutture di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 1, indicando nome e cognome del candidato prescelto.
  2. Si considera nullo ogni nominativo eccedente il numero dei voti sopra indicato.
Articolo 8
Servizio elettorale
  1. Presso la Ripartizione Affari generali è costituito il Servizio elettorale.
  2. Spetta al Servizio elettorale:
    1. formare ed aggiornare le liste elettorali del personale tecnico amministrativo;
    2. proporre agli organi competenti l'indizione delle votazioni;
    3. rilevare e segnalare il verificarsi di casi di incompatibilità e decadenza.
    4. indicare i componenti dei seggi elettorali;
    5. accertare la regolarità delle operazioni elettorali;
    6. decidere sugli eventuali reclami di propria competenza;
    7. verificare ed elaborare i risultati complessivi.
Articolo 9
Commissione elettorale
  1. Presso il Rettorato è costituita la Commissione elettorale d'Ateneo. Per le elezioni di cui al presente Regolamento la Commissione decide in materia di reclami, non di competenza del Servizio elettorale.
  2. La Commissione elettorale, nominata con decreto del Rettore nel mese di novembre di ogni biennio, entra in carica il 1° gennaio successivo.
  3. La Commissione elettorale è composta da:
    1. il Preside della Facoltà di Giurisprudenza o un professore di ruolo della stessa Facoltà da lui delegato, con funzioni di Presidente;
    2. un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione universitaria;
    3. il responsabile del Servizio elettorale dell'Università;
    4. un professore di ruolo e un ricercatore designati dal Senato Accademico;
    5. un rappresentante degli studenti, scelto tra i componenti del Consiglio degli studenti;
    6. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, scelto dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo;
    7. un esperto del Servizio elettorale del Comune di Ferrara.
  4. Il componente che per qualsiasi ragione venga meno durante il biennio viene sostituito con decreto rettorale, per la parte restante del biennio.
  5. La Commissione opera con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Articolo 10
Seggio elettorale
  1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, con decreto pettorale, è costituito il seggio elettorale e ne viene indicata l'ubicazione.
  2. Il seggio elettorale è composto da cinque membri scelti tra gli aventi diritto al voto, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario.
  3. Presso il seggio devono essere sempre presenti tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente designato all'apertura del seggio.
  4. Il decreto di nomina indica tre supplenti.
  5. Il seggio elettorale resterà aperto ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 18.Terminate le operazioni di voto il seggio elettorale rinvia al giorno successivo le operazioni di scrutinio che sono pubbliche.
Articolo 11
Scrutinio
  1. Lo scrutinio ha inizio con l'apertura delle schede e la compilazione delle graduatorie dei voti riportati dai singoli candidati distintamente per:
    1. Consiglio del personale tecnico-amministrativo
    2. Dipartimenti, Amministrazione centrale, strutture non dipartimentalizzate (Facoltà, Biblioteche, Centri e Servizi comuni) i cui rappresentanti del personale tecnico- amministrativo eleggono il Rettore.
  2. Di ciò viene redatto verbale che è sottoscritto e trasmesso al Servizio elettorale.
Articolo 12
Proclamazione degli eletti
  1. Il Servizio elettorale riceve il verbale e le schede trasmessi dal seggio elettorale.
  2. Il Servizio elettorale verifica il verbale trasmesso dal seggio elettorale, accerta la regolarità delle operazioni elettorali.
  3. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di ruolo.
  4. Vengono pubblicati i risultati e, con decreto rettorale, vengono proclamati i rappresentanti eletti.
  5. Entro cinque giorni dalla data di proclamazione degli eletti possono essere presentati ricorsi al Servizio elettorale che verranno decisi entro i successivi dieci giorni, dal medesimo Servizio o dalla Commissione elettorale e in ultima istanza dal Senato Accademico che decide definitivamente.
Articolo 13
Nomina
  1. I rappresentanti eletti nel Consiglio del personale tecnico-amministrativo sono nominati con decreto rettorale e restano in carica per un triennio accademico, salvo il venir meno dei requisiti.
  2. I rappresentanti del personale appartenente a Dipartimenti, Amministrazione centrale e strutture non dipartimentalizzate (Facoltà, Biblioteche, Centri e Servizi comuni) che vengono investiti dell'elettorato attivo per un'unica elezione del Rettore, salvo i casi in cui il rinnovo della carica in oggetto sia dovuto alle decadenze previste per legge, sono nominati con decreto rettorale.
Articolo 14
Termini in deroga
  1. Per gravi e giustificati motivi dovuti a comprovate necessità, il Rettore può, con il decreto di indizione delle votazioni, modificare i termini previsti dal presente regolamento.