Regolamento per elezione
ultima modifica
03/03/2008 23:38
REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO CHE ELEGGONO IL RETTORE
(D.R. n. 1230 del 22 gennaio 2004)
Articolo 1
Rappresentanze
Rappresentanze
- Il presente regolamento riguarda tutto il personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Università degli studi di Ferrara.
- Il personale di cui al comma 1 elegge i trenta componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo.
- Relativamente all'elezione del Rettore vengono eletti i rappresentanti del personale tecnico amministrativo nella misura sottoindicata:
- un rappresentante per ogni Dipartimento, eletto dal personale appartente a ciascun Dipartimento, nell'ambito dello stesso;
- cinque rappresentanti dell'Amministrazione centrale eletti dal personale che presta servizio presso l'Amministrazione centrale;
- due rappresentanti delle strutture non dipartimentalizzate, eletti dal personale appartenente a Facoltà, Biblioteche, Centri e Servizi comuni, nell'ambito delle stesse.
Articolo 2
Indizione votazioni
Indizione votazioni
- Le votazioni per l'elezione del Consiglio del personale tecnico-amministrativo e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che eleggono il Rettore sono indette ogni tre anni accademici dal Rettore con decreto reso pubblico a mezzo manifesto almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni.
Articolo 3
Elettorato attivo
Elettorato attivo
- L'Ufficio personale competente, dietro apposita richiesta, trasmette al Servizio elettorale i seguenti elenchi del personale tecnico-amministrativo in servizio alla data indicata per le votazioni nel decreto di indizione delle stesse:
- complessivo, in ordine alfabetico con l'indicazione della struttura di appartenenza;
- dei Dipartimenti, suddiviso per ciascun Dipartimento di appartenenza;
- dell'Amministrazione centrale;
- complessivo delle strutture non dipartimentalizzate (Facoltà, Biblioteche, Centri e Servizi comuni) in ordine alfabetico.
- Il Servizio elettorale compila le liste elettorali del personale tecnico-amministrativo che vengono affisse per la consultazione, presso il Rettorato e le strutture decentrate, dal quinto giorno successivo alla data del decreto di indizione delle votazioni.
- Eventuali rettifiche o reclami avverso gli elenchi vanno presentati al Servizio elettorale entro le ore dodici del quinto giorno sucessivo la data di affissione che esamina e decide entro i successivi cinque giorni.
- La Commissione elettorale d'Ateneo decide sulle rettifiche ed i reclami che esulano dalla competenza del Servizio elettorale sempre entro i medesimi successivi cinque giorni.
Articolo 4
Candidature
Candidature
- Ciascun dipendente titolare del diritto di voto nelle votazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, può presentare la propria candidatura.
- Le candidature vanno indirizzate al Rettore e presentate al Servizio elettorale dell'Università di Ferrara, di cui al successivo art. 8, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni.
- Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta ed indicare chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, l'ufficio o struttura universitaria di appartenenza. La candidatura può essere accompagnata dall'indicazione di una sigla o motto che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 5 comma 3.
- La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei funzionari dell'Amministrazione universitaria all'uopo indicati nel decreto di indizione delle votazioni.
Articolo 5
Verifica e pubblicazione delle candidature
Verifica e pubblicazione delle candidature
- Il Servizio elettorale, di cui al successivo art. 8, accerta la regolarità delle candidature.
- Entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni le candidature sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesto, in cui vengono elencate in ordine alfabetico.
Articolo 6
Propaganda elettorale
Propaganda elettorale
- Il Servizio elettorale, tenuto conto delle richieste dei candidati, fissa appositi spazi per manifesti e aule per assemblee.
- Ogni forma di propaganda elettorale deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.
Articolo 7
Modalità di voto
Modalità di voto
- Ciascun elettore può esprimere:
- per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio del personale tecnico-amministrativo fino a dieci voti, indicando altrettanti nomi e cognomi di candidati prescelti.
- per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che eleggono il Rettore, un voto a favore del personale appartenente alle strutture di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 1, indicando nome e cognome del candidato prescelto.
- Si considera nullo ogni nominativo eccedente il numero dei voti sopra indicato.
Articolo 8
Servizio elettorale
Servizio elettorale
- Presso la Ripartizione Affari generali è costituito il Servizio elettorale.
- Spetta al Servizio elettorale:
- formare ed aggiornare le liste elettorali del personale tecnico amministrativo;
- proporre agli organi competenti l'indizione delle votazioni;
- rilevare e segnalare il verificarsi di casi di incompatibilità e decadenza.
- indicare i componenti dei seggi elettorali;
- accertare la regolarità delle operazioni elettorali;
- decidere sugli eventuali reclami di propria competenza;
- verificare ed elaborare i risultati complessivi.
Articolo 9
Commissione elettorale
Commissione elettorale
- Presso il Rettorato è costituita la Commissione elettorale d'Ateneo. Per le elezioni di cui al presente Regolamento la Commissione decide in materia di reclami, non di competenza del Servizio elettorale.
- La Commissione elettorale, nominata con decreto del Rettore nel mese di novembre di ogni biennio, entra in carica il 1° gennaio successivo.
- La Commissione elettorale è composta da:
- il Preside della Facoltà di Giurisprudenza o un professore di ruolo della stessa Facoltà da lui delegato, con funzioni di Presidente;
- un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione universitaria;
- il responsabile del Servizio elettorale dell'Università;
- un professore di ruolo e un ricercatore designati dal Senato Accademico;
- un rappresentante degli studenti, scelto tra i componenti del Consiglio degli studenti;
- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, scelto dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo;
- un esperto del Servizio elettorale del Comune di Ferrara.
- Il componente che per qualsiasi ragione venga meno durante il biennio viene sostituito con decreto rettorale, per la parte restante del biennio.
- La Commissione opera con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Articolo 10
Seggio elettorale
Seggio elettorale
- Entro il quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, con decreto pettorale, è costituito il seggio elettorale e ne viene indicata l'ubicazione.
- Il seggio elettorale è composto da cinque membri scelti tra gli aventi diritto al voto, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario.
- Presso il seggio devono essere sempre presenti tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente designato all'apertura del seggio.
- Il decreto di nomina indica tre supplenti.
- Il seggio elettorale resterà aperto ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 18.Terminate le operazioni di voto il seggio elettorale rinvia al giorno successivo le operazioni di scrutinio che sono pubbliche.
Articolo 11
Scrutinio
Scrutinio
- Lo scrutinio ha inizio con l'apertura delle schede e la compilazione delle graduatorie dei voti riportati dai singoli candidati distintamente per:
- Consiglio del personale tecnico-amministrativo
- Dipartimenti, Amministrazione centrale, strutture non dipartimentalizzate (Facoltà, Biblioteche, Centri e Servizi comuni) i cui rappresentanti del personale tecnico- amministrativo eleggono il Rettore.
- Di ciò viene redatto verbale che è sottoscritto e trasmesso al Servizio elettorale.
Articolo 12
Proclamazione degli eletti
Proclamazione degli eletti
- Il Servizio elettorale riceve il verbale e le schede trasmessi dal seggio elettorale.
- Il Servizio elettorale verifica il verbale trasmesso dal seggio elettorale, accerta la regolarità delle operazioni elettorali.
- Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di ruolo.
- Vengono pubblicati i risultati e, con decreto rettorale, vengono proclamati i rappresentanti eletti.
- Entro cinque giorni dalla data di proclamazione degli eletti possono essere presentati ricorsi al Servizio elettorale che verranno decisi entro i successivi dieci giorni, dal medesimo Servizio o dalla Commissione elettorale e in ultima istanza dal Senato Accademico che decide definitivamente.
Articolo 13
Nomina
Nomina
- I rappresentanti eletti nel Consiglio del personale tecnico-amministrativo sono nominati con decreto rettorale e restano in carica per un triennio accademico, salvo il venir meno dei requisiti.
- I rappresentanti del personale appartenente a Dipartimenti, Amministrazione centrale e strutture non dipartimentalizzate (Facoltà, Biblioteche, Centri e Servizi comuni) che vengono investiti dell'elettorato attivo per un'unica elezione del Rettore, salvo i casi in cui il rinnovo della carica in oggetto sia dovuto alle decadenze previste per legge, sono nominati con decreto rettorale.
Articolo 14
Termini in deroga
Termini in deroga
- Per gravi e giustificati motivi dovuti a comprovate necessità, il Rettore può, con il decreto di indizione delle votazioni, modificare i termini previsti dal presente regolamento.