Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali
Home / Ateneo / Organi Universitari / Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo / Funzioni del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo dall'Articolo 26 dello Statuto

Funzioni del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo dall'Articolo 26 dello Statuto

ultima modifica 03/04/2017 09:45

1. Il Consiglio del Personale tecnico-amministrativo è struttura collegiale di rappresentanza con funzioni consultive del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto, fatte salve le prerogative del Direttore Generale e quelle proprie della contrattazione collettiva.

2. In particolare il Consiglio:

a) esprime pareri in merito alla programmazione annuale e triennale del personale tecnico-amministrativo;

b) esprime pareri sulla dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo;

c) esprime pareri e formula proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

d) esprime parere sui regolamenti di Ateneo, nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;

e) svolge ogni altra attribuzione a esso assegnata dall’ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Il Consiglio nomina i propri rappresentanti negli organi e nelle strutture dell’Università, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti interni delle strutture.

4. I componenti del Consiglio sono eletti direttamente da tutto il personale tecnico-amministrativo e nominati con decreto del Rettore. Il numero dei componenti del Consiglio è così determinato: uno per ogni Dipartimento, dieci per l'Amministrazione centrale, due per il Sistema Bibliotecario di Ateneo e un numero pari al 3% del personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e determinato. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato ed a tempo determinato. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente. I componenti del Consiglio restano in carica per tre anni e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

5. Il regolamento per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo viene predisposto dal Consiglio del Personale     tecnico-amministrativo stesso ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.