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Regolamento del Consiglio di Ricerca

ultima modifica 03/03/2008 23:38

Articolo 1

1.1 Il Consiglio della Ricerca esprime pareri e avanza proposte sulle materie indicate all'art. 12 dello Statuto dell'Università.

Articolo 2

2.1 Il Consiglio della Ricerca viene convocato con avvisi scritti inviati ai membri almeno 4 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione dell'ordine del giorno.
2.2 Sono possibili convocazioni d'urgenza, anche per via telematica.
2.3 Le sedute del Consiglio della Ricerca sono valide con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati.
2.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 3

3.1 La convocazione del Consiglio può essere richiesta in forma scritta, trasmessa anche per via telematica al Presidente, da almeno 1/3 dei componenti.
3.2 Nelle stesse forme può essere richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno di uno o più argomenti. A convocazione inviata, l'ordine del giorno può essere mutato con una mozione d'ordine all'inizio della seduta, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti accolta dalla maggioranmza qualificata dei 2/3.

Articolo 4

4.1 Per lo svolgimento delle proprie attività e per lo scambio di informazioni tra i membri del Consiglio e tra l'organismo e l'Amministrazione centrale il Consiglio della Ricerca può avvalersi di idonea struttura di tipo informatico.
4.2 Il Consiglio può istituire nel suo seno Commissioni istruttorie per le proprie deliberazioni, le quali possono avvalersi dell'opera di esperti e di personale docente e tecnico amministrativo dell'Ateneo.

Articolo 5

5.1 Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto, il personale docente e tecnico amministrativo dell'Ateneo.
5.2 Nel corso della discussione di ogni argomento all'ordine del giorno il Presidente può ammettere interventi del personale docente e tecnico amministrativo, fissando per essi un tempo limite e consentendo un solo intervento per persona non reiterativo di interventi già fatti.