Regolamento di funzionamento
ultima modifica
03/03/2008 23:38
Articolo 1
- La Consulta dei Dipartimenti esprime pareri e avanza proposte sulle materie indicate all'art. 14 dello Statuto dell'Università.
- I compiti e la composizione della Consulta, oltre che dal citato art. 14, sono menzionati agli articoli 1 e 2 del Regolamento provvisorio emanato con decreto rettorale n. 1183 dell'11 ottobre 1995 che detta, in particolare, modalità di elezione delle rappresentanze (articoli 3 e 4) e alcune norme sul funzionamento (art.5).
- Il parere della Consulta è obbligatorio per addivenire alle delibere del Senato Accademico relative ai criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo (art. 11 punto 1 lettera d dello Statuto).
- Il parere della Consulta può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione, dal Rettore, dal Direttore amministrativo e dagli altri organi con competenze in materia di edilizia, manutenzione, distribuzione e gestione del personale tecnico-amministrativo e gestione amministrativa dell'Ateneo.
- La Consulta presenta al Consiglio di Amministrazione proposte di modifica al Regolamento di Amministrazione e contabilità approvato con la procedura dettata all'art. 61 punto 3 dello Statuto.
Articolo 2
- L'articolo 5 del Regolamento provvisorio citato, all'articolo 1, secondo comma, è integrato con le seguenti disposizioni.
- Il Vice-presidente è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei presenti e votanti nella prima e nella seconda votazione e, in terza votazione, ricorrendo al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
- Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori.
- Al Vice-presidente può essere concessa dal Rettore la delega permanente a convocare la Consulta dei Dipartimenti anche oltre la cadenza trimestrale stabilita dallo Statuto dell'Università.
- In caso di dimissioni o di decadenza del Vice-presidente si provvede alla sostituzione del medesimo per lo scorcio del mandato biennale.
- La Consulta viene convocata con avvisi scritti inviati ai membri almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione dell'ordine del giorno.
- Sono possibili convocazioni d'urgenza.
- Le sedute della Consulta dei Dipartimenti sono valide con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati.
- Le deliberazioni sono prese a maggiornaza assoluta degli aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Articolo 3
- Per lo svolgimento delle proprie attività la Consulta dei Dipartimenti si avvale delle seguenti metodologie di lavoro:
- Acquisizione della documentazione e delle informazioni necessarie per poter lavorare in anticipo rispetto alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri organismi gestionali.
A tale scopo il Vice-presidente effettua apposite richieste agli uffici amministrativi o riceve direttamente dagli stessi il materiale prodotto nelle materie di competenza della Consulta.
Al medesimo scopo le convocazioni della Consulta e gli estratti di interesse dei relativi verbali vengono inviati agli uffici. - Per lo scambio di informazioni tra i membri della Consulta e tra l'organismo e l'Amministrazione centrale la Consulta può avvalersi di idonea struttura di tipo informatico.
- La Consulta può istituire nel suo seno Commissioni istruttorie alle proprie deliberazioni, le quali possono avvalersi dell'opera di esperti e di personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
- Alle riunioni della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, esperti o personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
- I membri della Consulta, in caso di impedimento a partecipare personalmente alle riunioni, possono farsi rappresentare da persona appositamente delegata.
- Acquisizione della documentazione e delle informazioni necessarie per poter lavorare in anticipo rispetto alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri organismi gestionali.